La sospensione dell'attività imprenditoriale.


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 Condizioni e nuove procedure introdotte dal “Decreto Fiscale”. di Patrizio Masi - Consulente del Lavoro

Il DL 146/2021, con l'art. 13, è intervenuto sull'Istituto della sospensione dell'attività imprenditoriale, modificando la previgente normativa introdotta dal D.lgs. 81/2008.
Una prima importante novità, a differenza di quanto previsto dalla precedente formulazione, è che l’attuale testo elimina ogni forma di discrezionalità nell’adozione del provvedimento da parte del personale ispettivo (infatti, il testo di legge elimina “possono adottare” sostituito dalla formula “adotta”).
La sospensione dell'attività si applica sia nel caso di impiego accertato di lavoratori irregolari che nel caso di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

SOSPENSIONE A SEGUITO DI IMPIEGO ACCERTATO DI LAVORATORI IRREGOLARI
In questa prima ipotesi, l’adozione del provvedimento si realizza quando, in sede di verifica, l’Ispettore “riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”.
Il suddetto limite quantitativo viene calcolato sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo; tale circostanza è confermata anche dall'INL che individua quest'ultimo come unico momento in cui vanno cristallizzati la sussistenza ed i presupposti per l’attuazione del provvedimento interdittivo; eventuali regolarizzazioni successive rispetto a tale occasione non ne precluderanno pertanto l'adozione, la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell'accesso è del tutto ininfluente.
La sospensione potrà essere applicata dall'INL anche su segnalazione di altre amministrazioni entro 7 giorni dal ricevimento del relativo verbale, resta inapplicabile nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa.

RICORSO
Avverso i provvedimenti di sospensione applicati per l'occupazione di lavoratori in nero è ammesso ricorso, entro 30 giorni (dalla notifica al datore di lavoro), all'Ispettorato Interregionale del Lavoro competente per territorio che, a sua volta, si pronuncerà entro i successivi 30 giorni (dalla data di notifica del ricorso). Decorso inutilmente tale ultimo termine (ipotesi di silenzio accoglimento) il ricorso si intende accolto.

SOSPENSIONE A SEGUITO DI GRAVI VIOLAZIONI IN MATERIA E SICUREZZA
La seconda ipotesi in cui l'Ispettore dovrà adottare il provvedimento di che trattasi si configura tutte le volte in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza.
Il Decreto Fiscale ha esteso anche all’INL, al pari delle AA.SS.LL., il potere di svolgere attività di vigilanza e accertare eventuali illeciti in materia prevenzionistica indipendentemente dal settore di intervento.

Le ipotesi in cui il provvedimento di sospensione deve essere emesso sono elencate nella Circolare n.3/2021 dell'INL e qui di seguito riportate:
FATTISPECIE IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA

  • Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi € 2.500
  • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione. € 2.500
  • Mancata formazione ed addestramento € 300 per ciascun lavoratore interessato
  • Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile € 3.000
  • Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) € 2.500
  • Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: € 300 per ciascun lavoratore interessato
  • Mancanza di protezioni verso il vuoto € 3.000
  • Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno € 3.000
  • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi € 3.000
  • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi € 3.000
  • Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) € 3.000
  • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo € 3.000

Altra importante novità introdotta dal Decreto Fiscale è che, per l'emanazione della sospensione, non è più necessario che le violazioni sopra citate siano reiterate; l'accertamento di anche una sola di esse consentirà l'adozione del provvedimento.

DECORRENZA
Resta invariato quanto previsto dalla previgente normativa in materia di decorrenza del provvedimento, gli effetti sospensivi possono decorrere dalle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo o dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si accertino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi o per la pubblica incolumità.
L’Ispettorato evidenzia come il provvedimento cautelare per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato, fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso. Per tutto il periodo di sospensione, è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione; a tale scopo, l'Organo di Vigilanza invierà “tempestivamente” copia del verbale, per le rispettive competenze, all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile che emetterà il provvedimento interdittivo.

REVOCA E SANZIONI
Il datore di lavoro può richiedere la revoca della sospensione all'Organo di Vigilanza che lo ha emesso, in tal caso è necessario che lo stesso provveda a:

  • Regolarizzare i lavoratori (anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza) e pagare una somma aggiuntiva così determinata: € 2.500 fino a 5 lavoratori irregolari; € 5.000 qualora siano impiegati più di 5 lavoratori irregolari;
  • Ripristinare le regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro,;
  • Rimuovere le conseguenze pericolose nelle ipotesi di cui alla tabella sopra indicata nonché; in caso di emissione del provvedimento per gravi violazioni, pagare una somma aggiuntiva di importo variabile in base a ciascuna fattispecie individuata nel documento stesso.

Se, nei cinque anni precedenti l'adozione della sospensione, l'impresa risulti già destinataria dello stesso provvedimento interdittivo le somme aggiuntive raddoppiano.
Rimangono ferme le sanzioni amministrative e penali previste per ciascun illecito accertato.
Presentando un'apposita istanza, il datore di lavoro potrà versare solo il 20% dell'importo al momento della richiesta di revoca, il restante 80% (+5%) entro i sei mesi successivi. In caso di mancato pagamento (o pagamento parziale) l'atto di accoglimento dell'istanza diviene titolo esecutivo per le somme non versate.

Le sanzioni previste per l'impresa che non ottempera al provvedimento di sospensione dell'attività sono:

  • L'arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • L’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da € 2.500 a € 6.400 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Essendo quest'ultima una violazione penale di tipo contravvenzionale, sarà possibile applicare l’estinzione agevolata attraverso la prescrizione obbligatoria, in caso di adempimento è previsto pertanto il pagamento in sede amministrativa di un importo pari ad un quarto del massimo dell’ammenda.